PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione ha il compito di:

          a) accertare lo stato del fenomeno del terrorismo in Italia;

          b) individuare i caratteri delle strutture organizzative dei movimenti eversivi, le modalità e le fonti del loro finanziamento;

          c) verificare le connessioni tra vecchio e nuovo terrorismo ed eventualmente tra il terrorismo italiano e quello internazionale;

          d) verificare lo stato della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo.

      3. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

Art. 2.
(Composizione e organizzazione).

      1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante

 

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per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione è presieduta da un senatore o da un deputato designato di intesa dai Presidenti delle due Camere.
      3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
      4. Il funzionamento e le attività della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione prima dell'inizio dei lavori.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Attività di indagine).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con i poteri e i limiti di cui all'articolo 82, secondo comma, della Costituzione. Ad essa non può essere opposto in nessun caso il segreto di Stato.
      2. Ferme le competenze dell'attività giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
      3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.